Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4861 del 1 marzo 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

Le spese d'insinuazione al passivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei tributi erariali, devono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtł dell'applicazione estensiva dell'art. 17 d.l.vo n. 112 del 1999 che prevede la rimborsabilitą delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore.

(massima n. 2)

Il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, primo comma, cod. civ., espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attivitą produttive (IRAP) dall'art. 39 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dev'essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'art. 2752, giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione. (cassa senza rinvio, Trib. Lanciano, 26/11/2007)

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