Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17396 del 26 agosto 2005

(3 massime)

(massima n. 1)

Il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la ratio del privilegio previsto dalla succitata norma è di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale è riconducibile quella svolta nell'esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l'opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell'attività lavorativa e sull'inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso; nell'appalto d'opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all'attività di impresa, sicché l'impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l'attività lavorativa non consentono, mediante l'interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto.

(massima n. 2)

Le norme del c.c. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali che, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la regula juris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati.

(massima n. 3)

Il privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non é applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la ratio del privilegio previsto dalla succitata norma é di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale é riconducibile quella svolta nell'esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l'opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell'attività lavorativa e sull'inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso ; nell'appalto d'opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all'attività di impresa, sicché l'impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l'attività lavorativa non consentono, mediante l'interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto.

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