Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2420 del 21 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c., si applica ai soli casi di crediti concernenti retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai lavoratori subordinati; la norma suddetta, non suscettibile di interpretazione estensiva, non può applicarsi pertanto ai crediti derivanti da un rapporto di lavoro parasubordinato atteso che tale rapporto, al quale fa riferimento l'art. 409, n. 3, c.p.c., pur essendo accomunato al rapporto di lavoro subordinato per quanto attiene alla disciplina processuale delle relative controversie, rimane tuttavia da questo distinto in relazione alla sussistenza di molteplici, profonde ed incisive differenziazioni, le quali non consentono l'indiscriminata estensione al primo di ogni forma di tutela specificamente prevista per il secondo.

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