Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7396 del 15 dicembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi, questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita gią originariamente liquida all'esecuzione concorsuale.

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