Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1787 del 12 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto del patto commissorio, di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c., mira a salvaguardare da un lato l'interesse del debitore, sottraendolo alla coazione morale del proprio creditore, dall'altro l'interesse degli altri creditori, i quali verrebbero pregiudicati dalla sottrazione di un bene alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., al di fuori delle cause legittime di prelazione di cui all'art. 2741, e, pertanto, č estensibile ai negozi con cui le parti, al di fuori dell'anticresi o della dazione di pegno o di ipoteca, abbiano attribuito al trasferimento della proprietā di un bene una funzione di garanzia del soddisfacimento di una preesistente obbligazione, solo se si tratti di obbligazione dello stesso alienante, non di un terzo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.