Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5163 del 4 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giuramento può essere deferito con una formula de veritate anche nel caso in cui un fatto, non proprio della parte che è chiamata a giurare, debba essere «necessariamente» caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza; viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a giurare abbia o non abbia di un fatto che non gli è proprio o che non sia caduto sotto l'esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza, e cioè con una formula de scientia.

(massima n. 2)

In tema di giuramento, qualora trattisi di giuramento de scientia, la formula deve essere redatta, a pena di inammissibilità, in modo che, ripetendola, il giurante affermi o neghi non già un fatto, bensì la conoscenza che egli ne abbia, poiché soltanto questa costituisce l'oggetto del giuramento.

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