Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2614 del 28 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In conseguenza della prestazione del giuramento, il giudice, essendo vincolato alle risultanze di esso, non può procedere ad altre valutazioni probatorie; tuttavia l'espletamento di tale mezzo istruttorio non impedisce al terzo d'intervenire nel procedimento — purché anteriormente alla rimessione della causa al collegio — per far valere, in forza della propria autonomia processuale, i suoi diritti verso una (intervento adesivo autonomo) o entrambe le parti (intervento principale), adducendo fatti e circostanze idonei a rimuovere nei propri confronti gli effetti negativi del giuramento.

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