Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5925 del 20 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione sull'opportunitā di disporre il giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilitā delle parti ed ammissibile di ufficio, č rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il quale — con valutazione insindacabile in sede di legittimitā, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici — stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 c.c., se cioč la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, essendo, a tal fine, facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravitā, precisione e concordanza.

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