Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5752 del 11 giugno 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione al principio per cui il carattere complementare e sussidiario del giuramento suppletorio impone al giudice, prima di ammetterlo, di provvedere sugli altri mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, deve reputarsi inammissibile la censura con la quale, in sede di giudizio di legittimitā, si lamenti la violazione di quel principio esclusivamente per il mancato esame di determinate prove, senza alcuna dimostrazione o quanto meno deduzione in ordine alla loro decisivitā, avuto riguardo al loro contenuto, ed ancorché risulti che il giudice di merito non abbia compiuto alcuna delibazione in ordine ad esse nell'ammettere il giuramento.

(massima n. 2)

Nella determinazione della formula del giuramento suppletorio il giudice di merito non č in alcun modo legato a quanto affermato dall'una o dall'altra parte, ma č libero di indicarla sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo e nei limiti del thema probandum, potendo, dunque, nell'esercizio di un potere discrezionale, ben modificare l'assunto delle parti con riferimento a detti elementi, in modo che attraverso l'esperimento del giuramento si possa raggiungere la prova piena che la parte interessata non risulta aver fornito.

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