Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3844 del 7 giugno 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

All'ammissibilità del giuramento decisorio — che anche nel rito del lavoro (art. 437, secondo comma, c.p.c.) può essere deferito «in qualsiasi momento» — non è di ostacolo né il fatto che esso abbia ad oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite (salvi i limiti fissati dall'art. 2739 c.c.) né il fatto che esso abbia ad oggetto le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la medesima parte sia decaduta, ferma, peraltro, la necessità che la domanda o l'eccezione, di cui il giuramento mira a provare la fondatezza, sia stata tempestivamente e ritualmente proposta.

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