Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14780 del 24 giugno 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 2732 c.c., l'invalidazione della confessione postula la dimostrazione, da parte del confitente, della non veridicità della dichiarazione e del fatto che la stessa è stata determinata da errore o da violenza; pertanto, poiché non può parlarsi di revoca nel senso stretto del termine, per togliere efficacia alla confessione non è necessaria una manifestazione di volontà negoziale o la proposizione di un'espressa domanda giudiziale.

(massima n. 2)

L'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed in equivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l'interesse ad agire nei confronti dell'accollante, per l'inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell'accollo, nei confronti del terzo creditore.

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