Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12803 del 27 settembre 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

L'indagine svolta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimitą, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici.

(massima n. 2)

La riproposizione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d'inammissibilitą od improcedibilitą, č soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.

(massima n. 3)

Quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti. se la controparte contesta le dichiarazioni, il confidente ha l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento secondo le circostanze dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.