Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3503 del 23 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto stabilito dall'art. 2722 c.c. di provare per testi circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto riguarda le prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall'allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, mentre a tale divieto č estranea l'ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicitą della prova documentale. Ne consegue l'ammissibilitą di una prova per testi diretta a dimostrare che la consegna all'acquirente dell'immobile venduto č avvenuta in data diversa da quella prevista nel rogito notarile.

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