Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4743 del 20 ottobre 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di cui all'art. 2715 c.c., secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso — e specificamente prescindendo dal requisito del deposito — da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del R.D.L. n. 1666 del 1937 (convertito nella L. n. 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui «esibiti», (salvo il potere dell'autorità presso cui se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.

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