Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1636 del 2 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma degli artt. 2714 e 2715 c.c. alla fotocopia di atto pubblico o scrittura privata rilasciata dall'ufficio del registro con annotazione di conformitą all'originale deve essere attribuita efficacia probatoria pari all'originale, con la conseguenza che, ove prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta in mancanza di disconoscimento ai sensi dell'ari. 215 n. 2 c.p.c.

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