Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5502 del 7 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo all'art. 2704, primo commna, c.c., secondo cui la data certa di una scrittura privata può anche desumersi indirettamente dal giorno in cui si è verificato un fatto che abbia stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, qualsiasi «fatto» può essere idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura, compresi i cosiddetti atti giuridici, anche quando questi provengano dalla stessa parte che aveva interesse a conferire al documento la data certa (nella specie, trattavasi della notifica di una diffida ad adempiere un debito cambiario; effettuata in epoca anteriore al fallimento del debitore). La valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

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