Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1259 del 2 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta o autenticata richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 c.c., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis e cioè senza che il suo sottoscrittore sia stato autorizzato con preventivo patto. La predetta querela non occorre invece nel caso in cui il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo precedentemente intervenuto, in quanto nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda ipotesi si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.

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