Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5756 del 24 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo del notaio, ai sensi dell'art. 2671 c.c., di risarcire i danni che abbia provocato al cliente con la ritardata trascrizione di un atto ricevuto e con la conseguente inopponibilitą del medesimo ad un terzo, integra un'ipotesi di responsabilitą contrattuale, che trova fondamento nel rapporto di prestazione d'opera professionale. Pertanto, l'azione proposta dal cliente contro il notaio, per il ristoro di detti danni, non configura un'azione di rivalsa o di regresso, basata su un obbligo di garanzia e diretta a riversare sul notaio gli effetti pregiudizievoli della pretesa di quel terzo, ma costituisce azione rivolta a far valere un'autonoma responsabilitą risarcitoria per illecito contrattuale, con conseguente onere, a carico del professionista inadempiente, di fornire la prova dei fatti giustificativi del ritardo.

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