Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5796 del 22 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Al pignoramento immobiliare non č applicabile la cosiddetta cancellazione «consentita dalle parti» indicata dall'art. 2668 c.c., la quale riguarda il solo pignoramento speciale mobiliare. Pertanto, per conseguire l'effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, nel sistema vigente, gli elementi alternativamente richiesti sono due soltanto: a) l'annotazione della sentenza che riconosca al terzo di essere proprietario del bene esecutato da data anteriore alla trascrizione del pignoramento; b) l'annotazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dispone la cancellazione della stessa trascrizione ai sensi del primo comma dell'art. 562 c.p.c.

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