Cassazione civile Sez. II sentenza n. 438 del 19 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di rinuncia ad una domanda che sia stata trascritta la mancata produzione in giudizio, da parte dell'attore, della nota di trascrizione, comporta che il convenuto, che non abbia accettato la rinuncia, deve proseguire il giudizio per ottenere il rigetto della domanda e la conseguenziale cancellazione della trascrizione, ponendosi le spese, per il principio della soccombenza, a carico dell'attore che vi ha dato causa con la rinuncia e con il comportamento processuale omissivo.

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