Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12444 del 20 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima.

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