Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2671 del 23 aprile 1980

(2 massime)

(massima n. 1)

La convalida del sequestro conservativo immobiliare autorizzato in corso di causa presuppone il semplice controllo formale della tempestiva trascrizione del provvedimento cautelare nella conservatoria dei registri immobiliari del luogo dei beni sequestrati, nonché la comunicazione della relativa notizia al sequestrato, avvenendo l'esecuzione del sequestro a cura e sotto la responsabilità esclusiva del creditore sequestrante, salvo, per quanto concerne la trascrizione, l'obbligo del conservatore di verificare, nei limiti di cui all'art. 2674 c.c., l'osservanza degli specifici adempimenti richiesti dalla legge. Pertanto, ancorché avvenuta con sentenza passata in giudicato, detta convalida, non riguardando le specifiche modalità formali della trascrizione del provvedimento cautelare, non può essere utilmente addotta come elemento a sostegno della tesi della validità della trascrizione del sequestro (in relazione all'art. 2665 c.c.) nella controversia successivamente insorta tra creditori sequestranti e terzi aventi causa dal debitore sequestrato.

(massima n. 2)

La norma dell'art. 2665 del c.c. vigente - secondo cui l'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni richieste nelle note menzionate dagli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda - non fa più riferimento ad un'incertezza di carattere assoluto, come l'art. 1940 del c.c. del 1865. Ne consegue che, alla stregua della norma vigente, l'incertezza non sussiste soltanto quando i terzi, malgrado le omissioni e le inesattezze, siano posti in grado d'identificare le persone, i beni e la natura degli atti trascritti in base all'esame dei soli dati risultanti dai pubblici registri, non essendo essi onerati anche del compimento di ulteriori indagini, ovvero di far ricorso a fonti di conoscenza diverse dalla nota di trascrizione, anche se questa offra un filo conduttore utile per lo svolgimento di esse. (Nella specie, è stata ritenuta l'invalidità della trascrizione del sequestro conservativo immobiliare, autorizzato in corso di causa, eseguita contro gli eredi della convenuta genericamente indicati).

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