Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8856 del 28 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trascrizione, quali che siano stati i preliminari che abbiano dato luogo alla formazione dell'atto soggetto a detta forma di pubblicitā, la nota trascrizione deve menzionare esclusivamente codesto atto, produttivo dell'effetto (traslativo, costitutivo, modificativo od estintivo) in relazione al quale la trascrizione č necessaria, mentre ogni altra, ed eventualmente diversa, indicazione in essa riportata č priva di valore. (Principio affermato con riferimento ad una nota trascrizione contenente, tra l'altro, l'indicazione del prezzo della compravendita di un fondo rustico, artatamente aumentato dall'alienante per evitare l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, considerato che l'avente diritto aveva tardivamente esercitato il proprio diritto per avere successivamente appreso, dall'esame dell'atto di compravendita, che il prezzo corrisposto era notevolmente inferiore a quello risultante dalla nota di trascrizione, ha rigettato la domanda, affermando il principio di diritto di cui in massima).

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