Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40164 del 15 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza mediante l'occultamento di fatti č non solo necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societā e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all'interpello dell'ente di vigilanza, ma altresė che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza.

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