Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40921 del 10 novembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme incriminatrici dell'infedeltą patrimoniale (2634 c.c.) e dell'appropriazione indebita (646 c.p.) sono in rapporto di specialitą reciproca. L'infedeltą patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualitą e dell'obiettiva valutabilitą, e le finalitą di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalitą che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialitą per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne puņ essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice «vantaggio» in luogo del «profitto». L'ambito di interferenza tra le due fattispecie č dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltą patrimoniale.

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