Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8764 del 27 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della tutela della ditta, ai sensi dell'art. 2564 c.c., incombe all'attore, che deduca il pericolo di confusione e chieda l'adozione di modificazioni ed integrazioni alla ditta concorrente, l'onere di provare che egli ha adottato per primo la denominazione sociale e che la denominazione usata dal convenuto č tale da suscitare confusione, per esservi identitā nel tipo e nel luogo dell'attivitā imprenditoriale, mentre spetta al convenuto, il quale deduca che l'identitā del tipo di attivitā si č verificata per un successivo ampliamento di quella dell'attore, fornire la prova di tale circostanza, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c.

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