Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4367 del 29 aprile 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 2558 c.c. perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (o esaurite). Diversamente, per quanto concerne i debiti anteriori all'alienazione, l'art. 2560 c.c. prevede un loro accollo cumulativo ex lege all'acquirente, ma alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso con il quale si censurava la sentenza d'appello per avere ritenuto che i debiti dell'appaltatrice cedente verso il terzo danneggiato, essendo fuori dal sinallagma del contratto d'appalto non potevano ricadere sull'acquirente dell'azienda, se non alla condizione, non sussistente, della loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante).

(massima n. 2)

L'acquirente di azienda non subentra automaticamente, ex art. 2558 c.c., anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dall'appaltatore alienante durante l'esecuzione di lavori in appalto; ma di tali obbligazioni può rispondere, ai sensi del successivo art. 2560, solo in via cumulativa e sempre che risultino dai libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta.

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