Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19454 del 28 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conferimento di una azienda individuale in una societā di persone equivale ad una cessione della medesima in favore della societā conferitaria e, pertanto, alla fattispecie č applicabile l'art. 2560, c.c., con la conseguenza che la societā conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non č liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera conoscenza del conferimento da parte del creditore e l'assenso ad emettere le fatture a nome della societā conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilitā per i succitati debiti.

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