Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1959 del 29 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 2556, primo comma, c.c., circa la forma scritta ad probationem dei contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietā o il godimento dell'azienda non trova applicazione nel caso in cui il trasferimento della proprietā o il godimento dell'azienda formino oggetto di conferimento da parte dei membri di una societā di fatto, essendo a questa applicabili (art. 2297 c.c.) le norme sulla societā semplice, la cui costituzione č retta (art. 2251 c.c.) dal principio della libertā di forme, salve quelle richieste, ad substantiam, dalla natura dei beni conferiti.

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