Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1188 del 3 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilitą del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice di merito (il cui accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitą) volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalitą di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non immutabile dall'associante e non limitato alla perdita della retribuzione, con salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla quantitą e alla qualitą del lavoro), il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione pił ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato.

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