Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1191 del 7 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2552 c.c., che, in tema di associazione in partecipazione, prevede, di regola, che la gestione dell'impresa spetti all'associante, č derogabile, potendo il contratto affidare all'associato poteri di gestione sia interna che esterna, sempre che egli ripeta i propri poteri dall'associante.

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