Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1095 del 14 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge separato — anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta — legittima, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l'emanazione dell'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all'avente diritto, in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi.

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