Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21510 del 20 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'appello ad una societą di capitali dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l.vo n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2495 c.c., deve essere effettuata presso la sede della societą in liquidazione, in persona del liquidatore "pro tempore". Pertanto la notifica effettuata presso il difensore del primo grado della societą "in bonis" deve ritenersi affetta da nullitą sanabile "ex tunc" o mediante il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando la consegna sia avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione ed il notificando mostri, con la costituzione in giudizio, di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto; o mediante la rinnovazione nei modi e nei termini previsti dalla legge.

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