Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16707 del 24 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā degli amministratori di societā di capitali verso la societā stessa, appartenente ad un gruppo societario, ha rilievo (anche a prescindere dal testo dell'art. 2497 c.c. come novellato dall'art. 5 D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) la considerazione dei cosidetti vantaggi compensativi derivanti dall'operato dell'amministratore, riflettentisi sulla societā in conseguenza della sua appartenenza al gruppo e idonei a neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla societā amministrata; tuttavia non č sufficiente, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilitā, la mera ipotesi della sussistenza dei detti vantaggi, ma l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneitā a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta.

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