Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2637 del 4 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 2479 c.c., il trasferimento della quota di una societą a responsabilitą limitata, in mancanza di una contraria disposizione dell'atto costitutivo, č consentito, oltre che per successione mortis causa, anche per atto tra vivi e l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci costituisce un atto dovuto da parte della societą. Ne deriva che la trasferibilitą della quota rappresenta la regola, rispetto alla quale la deroga statutaria deve risultare da una clausola chiaramente indicante una limitazione (in ipotesi, necessitą del «gradimento» delle persone dei cessionari da parte della totalitą dei soci o di uno degli organi sociali), la cui interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimitą, se sorretto da logica ed adeguata motivazione.

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