Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9828 del 5 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società a responsabilità limitata o per azioni di cui all'art. 2409 c. c., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società , pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti.

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