(massima n. 1)
In una societą per azioni, se il difetto di controllo sindacale ha reso possibile la tenuta non regolare della contabilitą, la quale, a sua volta, ha precluso l'esatta rappresentazione della situazione economica alla chiusura dell'esercizio annuale, consistente nella perdita totale del capitale, deve ritenersi verificato lo scioglimento della societą a norma dell'art. 2448, primo comma, n. 4, c.c. (salva l'adozione da parte dell'assemblea mancata per la suddetta ragione di una delle deliberazioni consentite dall'art. 2447 c.c. come alternative alla liquidazione), con il conseguente divieto per gli amministratori di intraprendere nuove operazioni. In siffatta ipotesi, proseguita illegittimamente la gestione da parte degli amministratori, conseguendone un danno per la societą consistente in perdite, sussiste la responsabilitą dei sindaci per il danno da essi non evitato in violazione dei doveri istituzionali.