Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18728 del 6 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di perdita al di sotto del minimo legale del capitale sociale di societā per azioni, le regole dettate dagli artt. 2447 e 2448, primo comma, n. 4, c.c., prevedenti nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003 l'automatico scioglimento della societā, implicano la natura irregolare della gestione sociale nel periodo che perduri fino all'eventuale effettuazione di versamenti a definitiva ed integrale. copertura. (Nella fattispecie la S.C., nel confermare la sentenza di condanna a carico dei sindaci per responsabilitā solidale ex art. 2407 c.c., ha specificato che la prova del versamento, se effettivo, doveva risultare dal bilancio approvato, ex art. art. 2425 bis c.c. secondo la disciplina vigente anteriormente alla modifica apportata dall'art. 8 del D.L. 9 aprile 1991, n. 127, e dalla relazione dell'amministratore, ex art. 2429 bis c.c.).

(massima n. 2)

In tema di responsabilitā solidale dei sindaci di societā per azioni, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolaritā di gestione per operazioni non riportate nella contabilitā e per finanziamenti a societā collegate divenuti causa del dissesto finanziario della societā poi dichiarata fallita. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la statuizione di condanna dei giudici di merito affermando che anche la tenuta di una contabilitā occulta non esime i sindaci dai doveri di controllo quando vi sia discrepanza della contabilitā ufficiale con i dati reali sulla gestione secondo un allarme offerto dalla gravitā delle operazioni e che, inoltre, non č invocabile un'automatica liceitā dei finanziamenti a favore delle societā collegate, se non risultano i vantaggi per la societā amministrata delle operazioni che la depauperavano, occorrendo un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile non coincidente con la logica in sč dell'operazione interna al gruppo d'imprese).

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