Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2654 del 13 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'assegno alimentare, nel rapporto fra coniugi separati, venga riconosciuto e liquidato sulla base della disponibilitą, da parte dell'onerato, di una determinata fonte di reddito, l'accertamento della temporaneitą di tale reddito, con cessazione ad una scadenza certa, comporta che analoga scadenza deve essere prevista per l'assegno medesimo, in considerazione del venir meno, alla relativa data, del suo presupposto.

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