(massima n. 1)
Con riguardo alla causa di ineleggibilitā per i sindaci delle societā per azioni, prevista dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e relativa all'esistenza con la societā medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, l'incompatibilitā non sussiste soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame con oggetto attivitā professionali rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere nč saltuario nč occasionale (nella specie tenuta dei libri contabili, in mansioni di consulenza ed assistenza fiscale, nell'espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale); la grave situazione di irregolaritā gestionale derivante dal doppio e contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e professionista incaricato integra pertanto, a carico degli amministratori, la responsabilitā di cui all'art. 2392 cod. civ., per violazione del dovere di diligenza, in relazione all'omessa vigilanza sull'operato del soggetto che anziché effettuare da una posizione di imparzialitā il dovuto controllo sull'amministrazione, si sia reso autore e partecipe della stessa gestione da controllare.