Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11023 del 23 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'amministratore di societą cui sia demandato lo svolgimento di attivitą estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della societą il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrino tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.

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