Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5384 del 5 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di separazione personale tra i coniugi, la riduzione dell'assegno di mantenimento fissato dal presidente dei tribunale, disposta per il peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, ha efficacia dal momento in cui diviene efficace la sentenza, e non da quello della domanda, atteso che l'assegno provvisorio č ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non č tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell'eventuale riduzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.