Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5749 del 20 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di separazione personale dei coniugi, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento deve decorrere dalla data della domanda trova applicazione quando a quella data sussistevano in concreto i correlativi presupposti. Ove, invece, le risultanze istruttorie indichino, di fatto, un diverso e successivo momento di insorgenza della condizione di inadeguatezza patrimoniale dell'un coniuge o della capacitā economica dell'altro, il giudice č tenuto a fissare la decorrenza dell'assegno di mantenimento con riguardo a tale momento.

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