Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16376 del 20 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di uno statuto di una societā che prevede la firma congiunta degli amministratori č opponibile ai terzi, atteso che l'inopponibilitā delle limitazioni dei poteri di rappresentanza, di cui al secondo comma dell'art. 2384 c.c. (nel testo sostituito dal D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127 e prima delle modifiche apportate dalla legge 24 novembre 2000, n. 340), riguarda unicamente il contenuto della rappresentanza e non l'esistenza stessa del potere di rappresentanza, come si desume dalla duplice pubblicitā (iscrizione nel registro delle imprese e menzione nel bollettino ufficiale delle Spa e delle Srl) cui viene sottoposta l'indicazione della titolaritā (congiunta o disgiunta) della rappresentanza pluripersonale, in forza del combinato disposto degli artt. 2383 sesto comma e 2457 ter c.c., attuativi della facoltā concessa al legislatore nazionale dall'art. 9 n. 3 della direttiva comunitaria 9 marzo 1968 n.151, che consente agli stati membri di rendere opponibili ai terzi simili disposizioni statutarie alla condizione che siano rispettati gli adempimenti di pubblicitā previsti dalla direttiva stessa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.