Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6928 del 22 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accettazione della nomina ad amministratore di una società necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma c.c.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

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