Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16692 del 26 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 c.c., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una societā a responsabilitā limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art. 100 att. c.c. e pubblicate nel bollettino ufficiale delle societā per azioni ed a responsabilitā limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell'art. 2457 ter c.c. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la societā non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con la conseguenza che, anche ai fini della notifica nelle mani del legale rappresentante della societā al di fuori della sua sede legale (art. 145 u.c. c.p.c.) il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla societā, non reso pubblico nelle forme predette, non č opponibile al terzo notificante, salva prova - a carico della societā - che quegli, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante cosė come risultante dal detto sistema di pubblicitā, abbia avuto conoscenza del mutamento dell'organo rappresentativo.

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