Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15721 del 27 luglio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 386 c.p.c. — in forza del quale la decisione sulla giurisdizione č determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilitā della domanda — trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della S.C., č fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione č inscindibile da tale qualificazione, che diviene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa. (In base all'enunciato principio, la S.C. ha quindi escluso che potessero essere riesaminate dal giudice di merito le questioni relative alla sussistenza materiale di una deliberazione assembleare, contenente la rinuncia di una societā per azioni alle autorizzazioni all'esercizio dell'attivitā assicurativa, e alla sua anterioritā rispetto al provvedimento ministeriale di revoca delle autorizzazioni stesse, essendo state entrambe le circostanze poste a base della qualificazione attribuita dalle Sezioni Unite all'atto compiuto dalla societā — rinuncia antecedente — costituente, a sua volta, condizione indispensabile della dichiarata giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle loro domande).

(massima n. 2)

Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invaliditā delle deliberazioni dell'assemblea delle societā per azioni nella quale, con inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 c.c.), la regola generale é quella dell'annullabilitā (art. 2377 c.c.) la previsione della nullitā é limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 c.c., di impossibilitā o illiceitā dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di societā. Deve pertanto escludersi che operando una scissione tra "oggetto" e "contenuto" della delibera (il primo sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2379 c.c., il secondo alle regole generali in tema di invaliditā dei negozi giuridici) possa dichiararsi la nullitā di una deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., in quanto determinata da motivo illecito: rientrando tale ipotesi nella categoria dell'annullabilitā di cui all'art. 2377 c.c. (con conseguente applicabilitā del relativo regime in tema di legittimazione attiva e del termine di decadenza per l'esperimento dell'azione), la quale comprende qualunque altra inosservanza di norme inderogabili attinenti al procedimento di formazione della volontā dell'assemblea. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto nulla la deliberazione assembleare con la quale una societā per azioni aveva rinunciato a tutte le autorizzazioni rilasciatele ai fini dell'esercizio dell'attivitā assicurativa, in quanto determinata esclusivamente da un motivo illecito ex art. 1345 c.c., costituito dall'intento dei soci di sottrarsi, in presenza di una grave situazione di insolvenza e di irregolaritā nella gestione, al provvedimento di revoca delle predette autorizzazioni ed alla giā preannunciata procedura di liquidazione coatta amministrativa).

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