Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2562 del 23 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

L'annullabilità di una deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di uno o più soci in conflitto di interessi con la società è subordinata, dall'art. 2373, comma 2, c.c. (richiamato, per le società a responsabilità limitata dal secondo comma dell'art. 2486), oltre che dall'esistenza del conflitto di interessi, a due distinte condizioni, che debbono concorrere. La prima consiste nella decisività del voto espresso dal socio in conflitto d'interessi, ossia nel fatto che, senza quel voto, la maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione non sarebbe stata raggiunta (c.d. prova di resistenza); la seconda condizione risiede nella dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società.

(massima n. 2)

Nel caso in cui un socio versi in situazione di conflitto d'interessi con la società e non possa perciò esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni dell'assemblea, a norma dell'art. 2373, comma primo c.c. (espressamente richiamato, per le società a responsabilità limitata, dal secondo comma dell'art. 2486), il quorum deliberativo deve essere computato non già in rapporto all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione dunque della quota del socio che versi in conflitto d'interessi, della quale, invece, deve tenersi conto ai fini del quorum costitutivo, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2372.

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