Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3323 del 29 maggio 1982

(2 massime)

(massima n. 1)

I fatti antecedenti alla separazione consensuale possono essere invocati da un coniuge, al fine di conseguire un mutamento del titolo della separazione con pronuncia di addebitabilità a carico dell'altro coniuge, solo quando deduca e dimostri di averli conosciuti dopo detta separazione consensuale.

(massima n. 2)

Qualora l'assegno di mantenimento sia stato fissato, in sede di separazione consensuale dei coniugi, con l'espressa previsione di una sua maggiorazione in correlazione dell'eventuale sopravvenienza di svalutazione monetaria, la domanda diretta a conseguire tale adeguamento, per il concreto verificarsi della svalutazione, non può essere contrastata in base alla mera allegazione del godimento di nuovi redditi da parte del coniuge beneficiario (nella specie, per attività lavorativa), ove non si deduca e dimostri che il confronto fra le rispettive situazioni patrimoniali in atto, rispetto a quelle esistenti al momento della separazione consensuale, sia caratterizzato da un deterioramento in danno del coniuge obbligato, ostativo all'adeguamento medesimo.

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