Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19 del 4 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove il Comune, valendosi del disposto dell'art. 1 della legge n. 68 del 1993, abbia trasformato l'ente comunale di consumo in societą per azioni, restandone unico azionista, in caso di insolvenza della societą partecipata risulta applicabile il disposto dell'art. 2362 c.c., che esprime la regola generale della responsabilitą illimitata dell'unico azionista, senza che rilevi che la concentrazione del pacchetto azionario nelle mani del Comune sia stata imposta dalla legge e che rappresenti una caratteristica iniziale e provvisoria della vita della societą. Ne consegue che qualora la spa Ente comunale di Consumo versi in stato di insolvenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro, momento che determina il tempo di maturazione del credito del lavoratore, questi ha il diritto ad ottenere dal Comune il pagamento del trattamento di fine rapporto complessivamente maturato alle dipendenze dell'Ente e non per la sola quota maturata successivamente alla trasformazione in societą per azioni.

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